Lo Studio Legale Stea ha predisposto un vademecum pratico sull’istituto del Matrimonio che costituisce un corso di preparazione teorico-pratico per i futuri coniugi.

E’ importante conoscere l’istituto del matrimonio e i suoi effetti prima di sposarsi; dal matrimonio infatti nascono rapporti tanto personali quanto patrimoniali che è importante conoscere.

Vademecum del matrimonio

Che cos’è il matrimonio

Il matrimonio è un negozio giuridico con cui due persone si uniscono ai fini civili, religiosi o entrambi, che viene celebrato con la cerimonia delle nozze dinnanzi al ministro di culto o dinnanzi all’ufficiale di stato civile. Non ha natura giuridica contrattuale in quanto ha ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale. Esso non si conclude per il mero consenso delle parti (come ad esempio accade per una compravendita semplice) ma serve un “atto amministrativo” ovvero la dichiarazione dell’Ufficiale di Stato Civile che dichiari che le parti sono unite in matrimonio.

Il termine Matrimonio ha un duplice significato: Matrimonio = atto con cui viene fondata la società coniugale; Matrimonio = rapporto giuridico che nasce tra i coniugi.

Matrimonio civile e religioso

Ancora oggi è possibile fare una distinzione tra i due tipi di matrimonio ma se prima del 1984 chi voleva che la propria unione avesse effetti sia religiosi che civili doveva celebrare due volte il matrimonio, dopo il 1984 le cose sono cambiate.

A seguito di un concordato del 1984 tra Stato e Chiesa è nato il “matrimonio concordatario” ovvero il matrimonio celebrato dinnanzi al ministro di culto con effetti sia religiosi che civili.

Questo matrimonio si svolge in Chiesa, viene celebrato dal ministro di culto ed in occasione della cerimonia religiosa i coniugi si scambiano le promesse. Il ministro di culto da lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi tra loro e verso i figli ed infine i coniugi firmano l’Atto di Matrimonio.

Ma vediamo cosa devono fare i futuri coniugi prima della celebrazione del matrimonio?

Prima di tutto i coniugi devono verificare che abbiano la “capacità di sposarsi” e che non sussistano impedimenti.

Sotto il primo profilo è necessario per ciascuno degli sposi:

  • La libertà di stato (assenza di vincolo con precedenti nozze);
  • L’età minima (16 per minore emancipato o 18)
  • La capacità di intendere e di volere;
  • L’assenza di rischio di Commixtio sanguinis (requisito che riguarda esclusivamente le donne che non possono contrarre matrimonio se non è decorso un periodo di 300 giorno dalla cessazione, scioglimento o annullamento delle nozze precedenti).

Sotto il secondo profilo è necessario che NON sussistano determinate situazioni impeditive; i coniugi infatti non possono essere:

  • ascendenti e discendenti in linea retta;
  • i fratelli e le sorelle;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta ( es: suocero e nuora);
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati) – soggetto a dispensa;
  • l’adottato, l’adottante e i suoi discendenti;
  • l’adottato e il coniuge dell’adottante.

Le pubblicazioni

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune “formalità preliminari” consistenti ex art. 93 c.c. nelle Pubblicazioni.

Distinguiamo tra matrimonio civile e concordatario…

Matrimonio civile: le Pubblicazioni consistono nell’affissione di un atto contenete le generalità dei futuri coniugi alla porta del Comune per almeno 8 (otto) giorni.

La pubblicazione è fatta a cura dell’Ufficiale di Stato Civile solo dopo aver verificato che non sussistano cause di incapacità e/o motivi d’impedimento (Vedi elenco di cui sopra).

Matrimonio concordatario: le Pubblicazioni consistono nell’affissione di un atto contenete le generalità dei futuri coniugi alla porta sia della Chiesa che del Comune per almeno 8 (otto) giorni.

Le pubblicazioni in questo caso sono curate sia dall’Ufficiale di Stato Civile che dal ministro di culto.

In ogni caso la celebrazione delle nozze non potrà avvenire prima del 4^ girono successivo alla pubblicazione.

Affinché il matrimonio religioso celebrato in Chiesa possa acquisire effetti civili occorre che:

  1. Il parroco competente o un suo delegato dia lettura degli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi reciprocamente e verso i figli (artt. 143 – 144 e 147 c.c.) stessi articoli di cui da lettura l’Ufficiale di Stato Civile nel matrimonio civile.
  2. Dell’atto di matrimonio (in cui si possono inserire le scelte dei coniugi circa il regime patrimoniale che intendono adottare) siano redatti due originali.
  3. Uno dei due originali deve essere trasmesso a cura del parroco ENTRO 5 GIORNO dalla celebrazione all’Ufficiale di Stato Civile affinché questi lo trascriva nei registri dello stato civile.

Di seguiti il testo degli articoli letti durante la celebrazione del matrimonio:

ART. 143 C.C. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia.

ART. 144 C.C. INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

ART. 147 C.C. DOVERI VERSO I FIGLI

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

La trascrizione

La trascrizione è l’atto fondamentale del matrimonio in quanto ha carattere costitutivo dello stesso.

Il matrimonio celebrato in Chiesa non ha effetti sin tanto che non viene trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile nei registri di stato civile.

Il momento della trascrizione è importantissimo in quanto segna il momento iniziale dal quale decorrono tutti gli effetti del matrimonio.

Effetti del matrimonio

Celebrato e trascritto il matrimonio inizia a spiegare i suoi effetti i quali possono distinguersi in due tipologie: Personali e Patrimoniali.

Gli effetti personali consistono nei diritti e doveri derivati dal matrimonio e sono:

  • la fedeltà
  • l’assistenza morale e materiale
  • collaborazione nell’interesse della famiglia
  • coabitazione (indirizzo della vita familiare e residenza vanno fissati di comune accordo)
  • la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito

Gli effetti patrimoniali, a prescindere dal regime patrimoniale scelto, consistono in:

  • obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo
  • obblighi derivanti dal regime patrimoniale scelto.

Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte e per le altre cause di cui alla L. 898 del 1970 ove tra le altre la più comune risulta quella del c.d. Divorzio (in maniera tecnica scioglimento degli effetti civili del matrimonio a seguito di separazione).

Regime patrimoniale della famiglia

Come già evidenziato i coniugi hanno entrambi, ex art. 143 c.c., l’obbligo di contribuire alle esigenze della famiglia, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni. Questo significa che in mancanza di diversa disposizione si applica, per legge, il regime della comunione.

Il momento in cui è consigliato fare questa scelta è il momento della sottoscrizione dell’atto di matrimonio.

Infatti, qualora i coniugi nulla dispongano in tal sede ed in futuro vogliano invece modificare il regime patrimoniale a loro applicabile dovranno farlo con la forma dell’atto pubblico e sobbarcarsi le spese notarili legate alla stesura di suddetto atto.

Nelle medesime modalità (al momento dell’atto di matrimonio ovvero successivamente con atto pubblico) i coniugi possono decidere di costituire un fondo patrimoniale.

Ma vediamo nello specifico cosa si intende per comunione legale, separazione e costituzione di un fondo patrimoniale…

Regime di comunione legale

Come detto è il regime che si applica ai coniugi in assenza di diversa disposizione.

La comunione legale però non è una comunione universale, cioè di tutto quanto apparteneva ai coniugi prima del matrimonio.

La comunione legale ha ad oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio con alcune eccezioni.

Chiariamo quindi cosa cade in comunione e cosa no, distinguendo tre categorie di beni:

  • I beni che diventano oggetto di comunione fin dal loro acquisto (contitolarità del bene); si parla qui di comunione immediata.
  • I beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa: si parla di comunione de residuo; viene a formarsi all’atto stesso dello scioglimento del regime legale a condizione che i beni che ne formano oggetto non siano stati consumati prima di tale momento. Per effetto dell’art. 177 lett. b) e c) c.c. cadono in comunione de residuo: (a) i frutti dei beni propri(si pensi ad esempio ai canoni di locazione corrisposti dall’inquilino di un alloggio  o al raccolto di un fondo rustico di proprietà di uno solo dei coniugi); (b) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (si pensi allo stipendio mensilmente percepito dal coniuge lavoratore dipendente, ovvero al reddito da lavoro autonomo).
  • I beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge; si parla dei beni personali.

In base al nostro ordinamento i beni che cadono automaticamente in comunione sono:

  • Il co-acquisto: l’acquisto fatto dai coniugi in costanza di matrimonio insieme o separatamente ad eccezione dei beni personali (fanno perciò parte della comunione i mobili di casa, l’auto etc.).
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio.
  • Utili e incrementi della aziende gestite da entrambi anche se appartenente ad un solo coniuge.

Sono invece esclusi dalla comunione, come detto, i beni personali e per tali devono intendersi:

  • beni di cui i coniugi erano già titolari prima del matrimonio.
  • Beni acquisiti durante il matrimonio ma per donazione o successione.
  • Beni di uso strettamente personale.
  • Beni che servono all’esercizio della professione del coniuge.
  • Beni ottenuti a titolo di risarcimento dei danni o pensioni risarcitorie.
  • Beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio.

Per un recentissimo orientamento giurisprudenziale anche i crediti possono entrare a far parte della comunione ma solo se incorporarti in un documento (obbligazioni, titoli di stato).

Come devono essere amministrati questi beni?

Quelli che rientrano nella categoria dei beni in comunione immediata possono essere amministrati disgiuntamente da entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione mentre congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione.

I creditori del singolo coniuge possono rifarsi in via sussidiaria sul bene in comunione e solo sulla parte ad esso appartenente (la metà).

I creditori, invece, della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito.

La comunione si scioglie per:

  • morte di uno dei coniugi.
  • Sentenza di divorzio.
  • Dichiarazione di assenza o morte presunta.
  • Annullamento matrimonio.
  • Separazione personale dei coniugi.
  • Fallimento di un o dei coniugi.
  • Scelta di adottare regime di separazione dei beni.
  • Separazione giudiziale (es: per intervenuta inabilitazione di uno dei due coniugi).

Regime di separazione dei beni

Fino al 1975 è stato il regime patrimoniale legale. Con la riforma del diritto di famiglia oggi il regime legale è la comunione.

Come detto quindi i coniugi che vorranno optare per il regime della separazione dei beni dovranno farlo al momento della sottoscrizione dell’atto di matrimonio ovvero successivamente con atto pubblico.

Quando si applica il regime della separazione dei beni ciascun coniuge conserva il godimento e l’amministrazione di cui è titolare esclusivo.

Diverso è l’utilizzo comune. Anche i coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione saranno poi di fatto in una situazione di utilizzo comune dei beni di cui è titolare solo il singolo.

Il fondo patrimoniale

Può essere costituito dai coniugi o da terzi in loro favore (es: genitori come dono) mediante atto pubblico.

La particolarità del fondo patrimoniale è che costituisce una “riserva” per le esigenze famigliari.

Salvo diversa ed espressa disposizione i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso dei coniugi.

Altra particolarità del fondo è che i suoi beni e frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti estranei ad esigenze familiari.

Conclusioni

Compresi gli aspetti pratici legati alla stipula del negozio giuridico per eccellenza, il matrimonio, ciò che riveste un’importanza preponderante nell’animo di una futura famiglia è certamente la scelta del regime patrimoniale da adottare.

Tante famiglie imperniate dalla visione religiosa di indissolubilità del vincolo, tendono a rifiutare la scelta del regime della separazione dei beni, facendo una scelta più morale che razionale a mio avviso.

D’altronde l’influenza della religione cattolica nel nostro ordinamento giuridico ha condotto alla modifica del regime legale applicabile da quello della separazione a quello della comunione.

Il mio parere tecnico da professionista della materia non vuole certamente spingere i futuri sposi alla scelta della separazione dei beni bensì semplicemente ad una riflessione razionale e lungimirante su una questione di importanza preponderante nella vita di coppia.

Milano, 11 marzo 2018

Avv. Valentina Stea