La tutela delle minoranze societarie nelle s.r.l.: estensioni e limitazioni del diritto di controllo del socio non amministratore

Il secondo comma dell’art. 2476 c.c. – nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/2003 – riconosce, ai soci che non partecipano all’amministrazione di società a responsabilità limitata, il diritto “di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.

Dunque è necessario e sufficiente che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale, e che non partecipi attualmente all’amministrazione della società.

Lo stesso discorso vale pertanto anche con riferimento all’ipotesi in cui il socio richiedente possa essere stato in precedenza organo amministrativo della società; infatti anche in questo caso – si tratta di ipotesi concreta nell’odierna controversia – detta pregressa qualifica non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico – giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa: l’unico e comprensibile ostacolo è appunto l’attualità della funzione gestoria.

La pregressa attività gestoria non consente neanche di limitare l’accesso alla sola documentazione attinente “agli sviluppi della situazione pregressa” e quindi agli atti compiuti successivamente dal nuovo organo amministrativo; infatti, proprio per garantire la pienezza dell’esercizio del potere di controllo, la richiesta di informazioni e di documenti ben potrebbe riguardare anche il passato, ossia il periodo in cui il socio richiedente possa aver ricoperto incarichi di gestione come organo amministrativo.

Al riguardo è agevole rilevare che in maniera del tutto comprensibile e condivisibile la norma si riferisce, come implicito limite all’esercizio di tale potere, all’attualità del potere gestorio e non è possibile limitare l’ordine di consultazione e di estrazione copia alla sola documentazione formatasi successivamente alla cessazione del socio dalla carica di amministratore della società, in quanto un reale ed effettivo esame dell’andamento della società presuppone che la documentazione da mostrare sia completa e non limitata al solo ultimo periodo con esclusione della conoscenza delle dinamiche che nel tempo hanno portato a quelle più recenti situazioni: in ogni caso, quanto all’ampiezza dell’esame, rileva l’interesse concreto del socio.

Approfondendo il discorso, va rilevato che il diritto di cui si discute – strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato al socio anche nell’interesse della società oltre che alla tutela dei propri diritti – attiene alla richiesta di informazioni ed alla consultazione di tutti i documenti relativi all’amministrazione della società fin dal momento della relativa costituzione e, secondo la giurisprudenza di questo Ufficio, comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestoria e per la riservatezza della documentazione stessa.

La legge di riforma attribuisce – ex art. 2476, 2 comma, c.c. – al socio non amministratore penetranti diritti di controllo individuale sull’amministrazione della società, da riconoscere indipendentemente dalla presenza o meno di organi di controllo, come il Collegio sindacale; si è in presenza invero, a favore del socio che non partecipa attualmente alla gestione della società ed anche nel caso in cui la società sia in liquidazione, di un vero e proprio diritto potestativo, che si sostanzia sia nel diritto all’informazione sullo svolgimento degli affari sociali che nel diritto alla consultazione ed alla estrazione di copia di tutta la documentazione sociale.

Benché si sia in presenza di un diritto potestativo, la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Parimenti contrarie a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.

In siffatti casi sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa (in questi termini, cfr., Tribunale Roma, 9 luglio 2009, secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di Srl, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell’interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio).

Altre volte, la giurisprudenza invoca, ai fini di delimitare i contorni del diritto potestativo del socio di operare il controllo sulla documentazione sociale, il principio dell’abuso del diritto.

Tuttavia, sia che si invochi il limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto sociale sia che si invochi la figura dell’abuso del diritto, è certo che i soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti; una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall’ordinamento ai soci stessi.

E’ quasi superfluo ricordare che il diritto di accesso alla documentazione sociale soggiace agli obblighi di riservatezza, rafforzati da tutela anche penale.

In tale contesto ricostruttivo della disciplina non sarebbe di per sé di ostacolo al diritto di accesso il fatto che nei confronti del socio (ex amministratore) possa essere stata esercitata l’azione sociale di responsabilità o ne fosse previsto l’esercizio; bisogna vedere caso per caso se, alla luce delle superiori osservazioni, vi possa essere in concreto un pregiudizio per la società, non senza dimenticare che un conto è il riconoscimento del diritto del socio al libero accesso alla documentazione sociale ed un conto sono le modalità con cui deve essere esercitato detto diritto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dell’attività gestoria.

Tratto da Guida al Diritto – Il sole 24 ore n. 12 del 4 dicembre 2017

Milano, 8 aprile 2018